La donna in ambito lavorativo è da sempre stata soggetta a qualsiasi forma di discriminazione dirette e indirette anche in seguito alla parità raggiunta con l’uomo.
Costituisce discriminazione diretta, qualsiasi atto , fatto o comportamento che produce un effetto dannoso alle lavoratrici in ragione del loro sesso.
Per giudicare se un atto è discriminatorio o meno, tale comportamento viene messo a confronto con il trattamento dato ad un’altra lavoratrice o ad un altro lavoratore in situazione analoghe e vengono valutati.
Costituisce discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un fatto o un comportamento apparentemente neutri mettano i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio, rispetto a lavoratori dell’altro sesso , salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento del lavoro , purchè l’obbiettivo sia leggittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Sono considerate discriminazioni le molestie a carattere sessuale volte a violare la dignità della lavoratrice o a crere un clima intimidatorio e umiliante.
Le donne sul posto di lavoro devono affrontare realtà difficili anche di carattere fisico e psichico, le molestie sessuali.
Sono all’ordine del giorno, e la lavoratrice perde la fiducia e la motivazione al lavoro.
E’ inammissibile che qualcuno possa approfittare della posizione di superiorità gerarchica o di situazione di svantaggio personale, familiare e sociale per porre in essere atti o comportamenti discriminatori o molesti.
Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a carattere sessuale che arreca offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, fatto in modo duraturo.
I molestatori possono essere superiori, lavoratori di pari grado, inferiori e datori di lavoro, che richiedono esplicitamente o implicitamente prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite, minacce, ricatti per aver respinto comportamenti a carattere sessuale, che avrebbero garantito magari una progressione di carriera.
I contatti fisici fastidiosi e indesiderati, apprezzamenti verbali offensivi sul corpo e sulla sessualità. gesti o ammiccamenti provocatori e disdicevoli a fondo sessuale, esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico, espressioni verbali denigratori per l’appartenenza ad un determinato sesso o in ragione della diversa espressione della sessualità, sono comportamenti che rientrano nella tipologia della molestia sessuale e/o della discriminazione.
Da aggiungere a tutto ciò ci sono poi le molestie morali, come gli atti persecutori, maltrattamenti verbali, critiche, offese, umiliazioni, comportamenti che mirano a danneggiare il lavoratore o la lavoratrice nella propria carriera, anche rimozione da incarichi senza giusta causa e attribuzione di compiti inadeguati alle possibilità professionali e alla condizione fisica e di salute.
L’implicazione della persona umana nel rapporto di lavoro ha indotto la legge a proteggere la figura del lavoratore dagli atti discriminatori tanto da sancire con la nullità qualsiasi atto diretto e indiretto che faccia dipendere l’occupazione del lavoratore alle condizioni che aderisca o non ad una associazione sindacale, ovvero cessi di farne parte nonchè il licenziamento o altri atti pregiudicati da motivi sindacali, politici, religioi, razziali, di lingua e di sesso.
Le “azioni positive” sono programmi volti a realizzare una parità sostanziale tra lavoratori e lavoratrici nel mondo lavorativo.
Questi tendono a ristabilire l’equilibrio delle responsabilità familiari e professionali tra i due sessi, anche attraverso moodificazione dell’organizzazione e del tempo di lavoro.
Le ” azioni positive ” devono :

  • eliminare la disparità di fatto di cui le donne sono vittime nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, e nei periodi di mobilità ;
  • favorire la diversificazione delle scelte professioanli delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione, favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla foramzione imprenditorialee la qualificazione delle lavoratrici autonome e imprenditrici;
  • superare le condizioni di organizzazione e distibuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizi nella formazione, nell’avanzamento di carriera e nel trattamento economico e retributivo;
  • promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli dove sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzatie ai livelli di responsabilità;
  • favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, e delle condizioni e del tempo che ne concerne, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Comunque bisogna precisare che non tutte le previsioni di atti di disuguaglianze possono ritenersi leggittimate soltanto perchè a favore delle donne, perchè si possono riscontrare anche discriminazioni in senso opposto.
Per questo è stata tracciata una linea di confine fra le une e le altre, così le misure sfavorevoli nei confronti dei lavoratori nell’area del trattamento economico-rertributivo vanno considerate come discriminazioni dirette basate sul sesso.
Sarebbe bene da parte dei datori di lavoro realizzare questi piani di “azioni positive” e imporre l’obbigo di adottare piani organici di tali azioni al fine di favorire il requilibrio della presenza femminile qualora sussista un divario fra i sessi, o magari per non darne proprio vita, dando così un giusto valore alla persona e anche al quieto vivere per l’attività.
Saranno così tenuti all’osservanza dei principi e delle finalità proposte da tali azioni tutte le persone che entreranno a contatto con l’Ente e con il suo personale a qualsiasi titolo.
Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza , reciproca correttezza e rispetto della libertà e dignità della persona.
Chiunque subisce molestie sessuali, morali e psicologiche deve avere il coraggio di porre fine alla condotta molestia, e lo può fare avvalendosi di procedure diversificate, tempestive e imparziali, rivolgendosi magari a consulenti di fiducia che trattano il caso e ti informano sulle modalità più idonee per affrontarlo.
Chi denuncia questi casi ha diritto alla riservatezza e a non essere soggetto di ritorsioni dirette e indirette.

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