L’art.1 della Costituzione proclama che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro “.
L’art.4 della Costituzioen proclama che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto “.
Il rapporto di lavoro deve essere sempre fatto risalire ad un contratto quindi ad un incontro di volontà tra le parti.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato dà luogo ad un rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato.
Le nuove disposizioni consentono la proroga del contratto a termine solo se vengono soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
con il consenso del lavoratore
solo nel caso in cui la durata del contratto iniziale sia inferiore a 3 anni
una sola volta
sulla base di ragioni oggettive
solo se si riferisce alla stessa attività per la quale è stato stipulato
per una durata complessiva (iniziale + proroga) inferiore a 36 mesi.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
E’ la forma di rapporto di lavoro che coinvolge due soggetti:
- il datore di lavoro, ovvero chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze e lo retribuisce
- il prestatore di lavoro, ovvero chi si impegna, dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto.
Possono essere a tempo pieno (full time) o a tempo parziale (part time).
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato regola il “tradizionale” rapporto di lavoro, non ha scadenze e garantisce maggiori tutele
LAVORO AUTONOMO
Il lavoro autonomo non è da definirsi un contratto di lavoro poichè non viene stipulato tra categorie, tra più persone, è una sola persona, un imprenditore che presta il suo lavoro alla sua attività, ha rischio d’impresa e il guadagno dell’attività è suo.
LAVORO SUBORDINATO
Il lavoro subordinato è un contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e l’imprenditore (colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e allo scambio di beni e servizi) .
Un lavoratore subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare in modo continuativo con attività intellettuali e manuali alle dipendenze di un datore di lavoro, che ha il potere di esercitare una costante vigilanza sullo svolgimento della prestazione del lavoro.
Questo tipo di contratto di lavoro ha come clausole la predeterminazione del compenso e dell’orario di lavoro, lo svolgimento dell’attività nei locali dell’impresa, mancanza di rischio d’impresa o fallimento per il lavoratore, l’ esercizio da parte del datore di lavoro di un potere disciplinare e di controllo sui lavoratori.
Un tipo di contratto autonomo molto prossimo a quello subordinato si definisce parasubordinato,cioè una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
- CO.CO.CO. : collaborazioni coordinate e continuative, permette rapporti estremamente flessibili ed economici, il lavoratore viene tutelato soprattutto a livello previdenziale. (INPS, prevede il versamento di contributi per due terzi da parte del datore e per un terzo dal lavoratore, e l’INAIL per i casi di infortunio e malattia sul lavoro, tutele per le donne in caso di maternità).
- Contratto di agenzia: l’agente assume l’incarico di promuovere per conto di un proponente la conclusione di contratti in una determinata zona.
L’agente deve essere in grado (a suo vantaggio) di individuare dei possibili clienti interessati alla stipulazione dei contratti con il proponente, di condurre delle trattive e deve essere in grado di trasmettere delle proposte e controproposte al proponente.
Il compenso, detto provviggione, consiste in una percentuale sul valore di ogni affare concluso in favore del proponente.
-LAVORO A PROGETTO : riferibile ad un progetto o un programma di lavoro, terminato il quale il contratto termina.
-LAVORO OCCASIONALE : la collaborazione tra lavoratore e datore non deve superare i 30 giorni per anno.
-SPORTIVO PROFESSIONISTA : la prestazione dell’atleta è a titolo oneroso (vincolo).
-LAVORO A CHIAMATA: il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione in modo discontinuo e intermittente (esso non può sostituire lavoratori in sciopero, o sostituire lavoratori in cassa integrazione)
Il contratto lavoro a chiamata può essere può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine.
-CONTRATTO DI APPRENDISTATO : diritto e dovere di istruzione e formazione. Può essere diretto al conseguimento di una qualifica professionale collegato alla riforma del sistema scolastico e per assolvere l’obbligo scolastico (durata non superiore ai tre anni).
Può avere l’obiettivo di far conseguire competenze tecniche (durata non inferiore a due e non superiore a sei ) , e può dare la possibilità di conseguire un titolo di studio di livello secondario universitario o di alta formazione (duata non stabilita).
Questi contratti possono essere stipulati in tutti i settori di attività.
LAVORO IN SOCIETA’
Il partecipantene al contratto di societa’ deve conferire sia beni che servizi, diventando così un socio e non solo dipendente.
LAVORO ASSOCIATO
L’associante deve attibuire all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto, che può essere una somma di denaro o una prestazione di attività lavorativa.
l’ASSOCIATO non può partecipare alla gestione dell’impresa ma può chiedere il rendiconto della stessa, per verificare la correttezza dell’importo attribuitogli.
LAVORO FAMILIARE
Il lavoratore presta la sua attività nella famiglia o nell’impresa familiare, partecipa agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
LAVORO GRATUITO
Prestazione resa personalmente e spontaneamente in favore di organizzazioni senza fini di lucro e per fini di solidarietà, al lavoratore spettano solo il rimborso spese ed assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
LAVORO A DOMICILIO
L’attività viene svolta presso il domicilio del lavoratore e non nei locali dell’azienda e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
la retribuzione è quantificata, a cottimo.
IL CONTRATTO DI APPALTO
E’ caratterizzato da degli aspetti principali che lo distinguono dalla somministrazione di manodopera:
- l’organizzazione dei mezzi necessari
- l’assunzione del rischio di impresa
Quindi l’appaltatore dirige i lavoratori alle proprie dipendenze in modo autonomo e si assume il rischio d’impresa, cioè risponde del risultato finale davanti al committente.
Il contratto di appalto è caratterizzato, in caso di appalto di opere e servizi, dal fatto che i lavoratori dipendenti dell’appaltatore possono rivolgersi al committente per riscuotere la retribuzione e i contributi previdenziali (nel caso in cui il loro datore di lavoro non li abbia pagati) entro 1 anno dalla cessazione del contratto di appalto.
IL LAVORO PART-TIME
E’ un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo pieno solo per la riduzione dell’orario di lavoro: il lavoratore part-time deve rispettare tutte le norme relative al contratto di lavoro e il datore di lavoro deve riconoscergli tutti i diritti che gli spettano per contratto.
La trasformazione del rapporto, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve essere consensuale. La nuova disciplina prevede la possibilità di apporre clausole flessibili ai contratti part-time a termine.
Il rapporto di lavoro part-time nasce da un accordo tra azienda e lavoratore. Tale accordo può avvenire al momento dell’assunzione o durante il rapporto di lavoro, per ridurre l’orario di lavoro inizialmente a tempo pieno.
Il part-time, inteso come prestazione caratterizzata da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto all’orario a tempo pieno, può assumere diverse articolazioni:
- part-time orizzontale: il lavoratore presta la propria attività con una riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, prevista in relazione all’orario normale di lavoro per tutti i giorni della settimana
- part-time verticale: il lavoratore presta la propria attività a orario pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana o del mese, per cui in altri giorni non lavora (ad esempio: 8 ore al giorno di lavoro per tre giorni alla settimana, oppure 8 ore di lavoro solo il sabato e la domenica, oppure 8 ore al giorno solo per le prime due settimane di ciascun mese)
- part-time misto: la prestazione lavorativa è caratterizzata da una riduzione del normale orario giornaliero, ma con punte verticali in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e contenere la precisa indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno.
- lavoro supplementare: è prestato oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno; quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto.
Non è più necessario rispettare il limite massimo del 10% delle ore.
- lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full time. È ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato
- lavoro elastico: è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto a seguito della stipulazione di clausole elastiche
- lavoro flessibile: è prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati nel contatto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie a seguito della stipulazione di clausole flessibili. Il lavoro a turni non integra una clausola flessibile.
TELELAVORO
Il lavoratore svolge la sua attività a casa con l’impiego da parte delle imprese di tecnologie informatiche e telematiche.
Molte volte sentiamo parlare di contratti di lavoro specifici, ma non sappiamo quali sono i veri significati e le clausole che li contraddistinguono.
Voglio che questo articolo sia di aiuto per i ragazzi che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro, in modo tale da non essere del tutto impreparati dinanzi ad un contratto presentatovi da un datore di lavoro.
Certamente per ogni contratto ci sono delle normative, articoli del Codice Civile, della Costituzione, dello Statuto dei Lavoratori, ma sarebbe troppo complesso.
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